(massima n. 1)
            La  triplicazione  dell'indennità  di  espropriazione in  favore  del  proprietario  diretto  coltivatore, stabilita dall'art.  17,  comma  1,  della  L.  n.  865  del  1971  (nel testo  modificato  dall'art.  14  della  legge  n.  10  del  1977) per il caso di cessione volontaria, spetta all'espropriato tutte  le  volte  che  l'espropriante  non  abbia  formulato un'offerta  di  indennità  provvisoria  seria,  attendibile, effettivamente  commisurata  ai  criteri  legali  e  adeguata alla natura e al valore dell'immobile (sì da garantire, e non elidere,  la  facoltà  di  scelta  dell'espropriando  per  la cessione volontaria o per la contestazione dell'indennità offerta), secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in  materia  di  espropriazione  delle aree  edificabili,  i  quali  vanno  applicati  anche all'espropriazione  delle  aree  inedificabili, perché identico  è  il  tenore  delle  relative  norme,  che  prevedono un  prezzo  maggiorato  nella  sola  fattispecie  di  cessione volontaria  e  ne  impongono  il  calcolo  secondo  un parametro  rigidamente predeterminato ed automatico  (il 40%  in  più  per  le  aree  edificabili  e  la  triplicazione  per quelle agricole), che non lascia spazio alcuno né al potere discrezionale  dell'espropriante,  né  alla contrattazione tra le parti (al contrario della maggiorazione spettante al proprietario  non coltivatore  diretto,  per  la quale  l'art.  12, comma  1,  della  L.  n.  865  del  1971  fissa  soltanto  un importo  massimo  entro  il  quale  è  rimessa  all'autonomia delle  parti  la  possibilità  di  raggiungere  l'accordo),  e perché le medesime considerazioni, che hanno indotto la giurisprudenza  ad  equiparare  l'ipotesi  di  cessione volontaria a quella in cui la stessa non possa concludersi per  fatto  imputabile  all'espropriante,  valgono  nella fattispecie in cui unico e unitario è il sub-procedimento di determinazione  e  offerta  dell'indennità  provvisoria, identica  la  sua  disciplina  e  identica,  soprattutto,  la consistenza  della  posizione  dell'espropriando,  di  diritto soggettivo