(massima n. 2)
            In sede  di  determinazione  del  valore  di  un'area edificabile,  l'adozione dei metodo  analitico-ricostruttivo comporta  che  l'accertamento  dei  volumi  realizzabili sull'area  non  possa  basarsi  sull'indice  fondiario  di edificabilità,  utilizzabile  soltanto  per  definire  il  volume massimo  consentito  su  di  un'area,  bensì  su  quello  che individua la densità territoriale della zona; la valutazione mediante il predetto metodo deve tener conto, tra gli altri costi (es. spese tecniche e generali, oneri di acquisizione delle aree,  utile  d'impresa  in  rapporto  alla  redditività  dei capitali  investiti  e  ad  un  tasso  d'attualizzazione  per  il tempo  occorrente  a  realizzare  le  costruzioni),  anche, delle  spese  di  urbanizzazione  relative  alle  opere  che, poste  in  essere  dall'Amministrazione,  assicurano l'immediata utilizzazione edificatoria dell'area, detti oneri sono  stabiliti  dalla  normativa  urbanistica,  e  la  loro incidenza  sul  prezzo  degli  immobili  in  regime  di  libero mercato  non  necessita  di  dimostrazione,  dovendo  il giudice  di  merito tenerne  conto  anche  d'ufficio.