(massima n. 1)
            In tema di espropriazione per pubblica utilitā, qualora  in  esito  al  giudizio  di  opposizione  alla  misura dell'indennitā il  giudice del merito  abbia  liquidato, da un lato, l'indennitā di occupazione calcolando gli interessi sul valore  di  mercato  dei beni  espropriati  e,  dall'altro, l'indennitā di espropriazione sul presupposto della natura edificatoria del terreno espropriato e l'espropriante abbia proposto ricorso per cassazione denunciando esclusivamente  la  riconosciuta  natura  edificatoria  del bene  espropriato,  correttamente,  una  volta  accolto  tale ricorso  dal  Supremo  Collegio, il  giudice  del  rinvio quantifica  l'indennitā  per  occupazione  d'urgenza sulla  base  del  valore  venale  attribuito  al  bene (per avere accertato la natura non edificatoria dell'area) e non sulla base  degli  interessi sulla  misura dell'indennitā di  espropriazione  in  concreto  liquidata (in base  ai parametri  di  legge).