(massima n. 1)
La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non gią la prospettazione delle parti, bensģ il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto l'accertamento, in via riconvenzionale, del diritto di un Comune al rimborso delle spese per la messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 17 del d.l.vo n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis", conseguente all'adozione di un provvedimento amministrativo, diretto ad imporre al responsabile privato l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, la cui legittimitą era stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo).