(massima n. 1)
            I  crediti  per  le  indennitā  dovute  nei procedimenti ablativi  hanno  la  natura  di  obbligazioni  di valuta,  trattandosi  di  obbligazione  pecuniaria  tale  sin dall'origine e soggetta, quindi, al  principio  nominalistico. La natura reintegratoria della perdita dei beni espropriati della indennitā in questione - in particolare - importa che il valore cui ha rapportato quest'ultima č quello degli immobili  acquisiti  al  momento  del  decreto  di espropriazione. "Naturaliter",  ai  sensi  dell'art.  1282 c.c.,  sulle  somme  liquidate  a  tale  titolo decorrono  gli interessi  al  tasso  di  legge,  dalla  data  dello  stesso decreto. Gli  interessi  compensativi  sono,  infatti,  dovuti sulle  somme  rimaste  a  disposizione  dell'espropriante e non  pagate  all'avente  diritto  fino  al  momento  del  saldo. Deriva  da  quanto  precede,  pertanto,  che  la  domanda diretta  a  ottenere  tali  interessi,  pur  se  proposta successivamente all'opposizione al decreto di espropriazione, costituisce una mera "emendatio libelli", sė  che  qualora  (come  nella  specie)  il  procedimento  sia iniziato prima del 30 aprile 1995, di entrata in vigore della L.  n.  353  del  1990,  la  stessa  puō  prospettarsi  fino  alle conclusioni e non č impedita dalla mancata accettazione del contraddittorio a opera delle controparti