(massima n. 1)
I crediti per le indennitā dovute nei procedimenti ablativi hanno la natura di obbligazioni di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall'origine e soggetta, quindi, al principio nominalistico. La natura reintegratoria della perdita dei beni espropriati della indennitā in questione - in particolare - importa che il valore cui ha rapportato quest'ultima č quello degli immobili acquisiti al momento del decreto di espropriazione. "Naturaliter", ai sensi dell'art. 1282 c.c., sulle somme liquidate a tale titolo decorrono gli interessi al tasso di legge, dalla data dello stesso decreto. Gli interessi compensativi sono, infatti, dovuti sulle somme rimaste a disposizione dell'espropriante e non pagate all'avente diritto fino al momento del saldo. Deriva da quanto precede, pertanto, che la domanda diretta a ottenere tali interessi, pur se proposta successivamente all'opposizione al decreto di espropriazione, costituisce una mera "emendatio libelli", sė che qualora (come nella specie) il procedimento sia iniziato prima del 30 aprile 1995, di entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, la stessa puō prospettarsi fino alle conclusioni e non č impedita dalla mancata accettazione del contraddittorio a opera delle controparti