(massima n. 1)
            Č manifestamente  infondata  la  questione  di legittimitą  costituzionale  dell'art.  80  L.  14  maggio 1981 n. 219, sollevata per contrasto con l'art. 117 Cost., in  relazione  all'art.  1  del  Primo  Protocollo  della  CEDU, nella parte in cui prevede un criterio liquidatorio speciale non  dissimile  (per  il profilo  dello scostamento  dal  valore integrale  del  bene)  da  quello  adottato,  in  via  generale, dalle disposizioni dell'alt. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modifiche, nella L.8 agosto 1992 n. 359 e dell'art.  37,  commi  1  e  2,  D.P.R.  8  giugno  2001  n.  327, dichiarate  incostituzionali  con  la  sentenza  della  Corte Cost.  n.  348  del  2007  per  contrasto  con  l'art.  1  Primo Protocollo  CEDU,  «come  interpretato  dalla  Corte  di Strasburgo»,  costituente  «parametro  integrativo  dell'art. 117 Cost.»,  quanto all'ivi  prescritto  necessario (ragionevole) allineamento dell'indennizzo al valore pieno di  mercato  del  bene  espropriato,  considerato  che secondo  la  stessa  sentenza  obiettivi  legittimi  di  utilitą pubblica  come  quelli  perseguiti  da  misura  di  riforma economica  o  di  giustizia sociale  possono  giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo, il che si verifica  con  la  L.  14  maggio  1981  n.  219,  avente  natura speciale,  temporanea  ed  eccezionale,  in  quanto  volta  a porre  rimedio  alle  conseguenze  degli  eventi  sismici  del novembre  1980  e  febbraio  1981,  e  non  assumendo rilevanza il fatto che l'art. 37, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come sostituito dall'art. 2, comma 89, L. 24 dicembre  2007  n.  244,  preveda,  in  via  generale,  per  le espropriazioni  finalizzate  ad  attuare  interventi  di  riforma economico-sociale,  una  riduzione  (del  25%)  pił contenuta di quella consentita dalla legge del 1981, sia in ragione  della  specialitą,  temporaneitą  ed  eccezionalitą della  legge  stessa,  sia  perché  comunque,  in  linea  di principio, l'avanzamento, nel prosieguo della legislazione, del  livello  di  garanzia  di  un  valore  costituzionale  non comporta  l'illegittimitą  della  normativa  precedente attestata su un livello inferiore di tutela.