(massima n. 1)
            È rilevante  e  non  manifestamente  infondata la q.l.c. del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 16, comma 1,  oggi  D.P.R.  8  giugno  2001  n.  327,  art.  37,  comma  7, nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia  I.C.I.  o  di  dichiarazione/ denuncia  di  valori  assolutamente  irrisori,  non stabilisce  un  limite  alla  riduzione  dell'indennità  di esproprio, idoneo  ad  impedire  la  totale  elisione  di qualsiasi  ragionevole  rapporto  tra  il  valore  venale  del suolo  espropriato  e  l'ammontare  della  indennità, pregiudicando  in  tal  modo  anche  il  diritto  ad  un  serio ristoro, spettante all'espropriato, con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, e art. 42 Cost., comma 3, anche in considerazione del disposto dell'art. 6 e dell'art. 1, del  primo  protocollo  addizionale  della  convenzione Europea  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  libertà fondamentali.