(massima n. 1)
            In  tema  di  indennità  di  espropriazione,  la sentenza  n.  348  del  2007  della  Corte  Cost.,  che  ha dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  dell'art.  5- bis, commi  1  e  2  D.L.  11  luglio  1992  n.  333  conv.,  con modificazioni,  dalla  L.  8  agosto  1992  n.  359, produce  i suoi  effetti  nei  giudizi  pendenti  alla  data  della  sua pubblicazione,  ma  il  giudice  dell'impugnazione  non può  determinare  la  misura  dell'indennità  in  misura maggiore rispetto alla sentenza di merito impugnata dalla  sola  amministrazione  espropriante,  stante  il divieto della  "reformatio in peius".