(massima n. 4)
            Il valore  venale di  un'area  fabbricabile  suscettibile di  espropriazione deve essere  determinato, ai  fini dell'imposta  di  registro, sulla  base  della indennità  di esproprio  calcolata  secondo  i  criteri  di  legge, senza tenere  conto  della  possibile  riduzione  della  indennità medesima prevista un tempo dall'art. 16 D.Lgs. n. 504 del  1992  e  attualmente  dall'art.  37,  comma  7,  D.P.R.  n. 327  del  2001,  nella  eventualità  che  nell'ultima dichiarazione  o  denuncia  presentata  ai  fini  della applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili l'espropriato  abbia  indicato  un  valore  inferiore.  Tale falcidia,  infatti,  oltre  ad  avere  funzione  punitiva  è meramente eventuale, essendo consentito al contribuente  evitarla  mediante  la  regolarizzazione  della propria denuncia fiscale.