(massima n. 1)
            A  seguito  della  declaratoria  d'illegittimitą costituzionale del criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992 (conv. con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992) e all'art. 37, commi 1 e 2, D.P.R. n. 327 del 2001, lo "ius superveniens" costituito dall'art. 2, commi 89 e  90,  lett.  a),  L.  n.  244  del  2007, si  applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso, e  non  anche  per i  giudizi in corso. Invero,  nei giudizi  aventi  a  oggetto  la  determinazione  dell'indennitą dovuta per le requisizioni compiute dal sindaco di Napoli nella qualitą di ufficiale del Governo, per provvedere alle finalitą di cui all'art. 3 L. n. 874 del 1980, una volta venuto meno - a  seguito  della  sentenza  n.  348  del  2007  della Corte Costituzionale - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992, trova applicazione il criterio del  valore  venale  del  bene  previsto  dall'art. 39  L.  25 giugno 1865 n. 2359, e non si applica l'art. 2, comma 90,  L.  n.  244  del  2007,  secondo  cui  quando l'espropriazione  č  finalizzata  ad  attuare  interventi  di riforma  economico-sociale  l'indennitą  č  ridotta  del 25%.