(massima n. 1)
Il dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 36, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 che attiene alla condizione della persona offesa facente parte di una categoria di soggetti diversamente abili, considerati particolarmente vulnerabili. (In motivazione, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 36 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in considerazione del maggiore disvalore della condotta illecita tenuta nei confronti di un soggetto fisicamente e psichicamente disabile rispetto alla medesima condotta tenuta verso un soggetto non disabile che, diversamente dal primo, può difendersi più facilmente).