(massima n. 1)
In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere - dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, in relazione al decesso di un bambino folgorato da una scossa elettrica cagionata dal vizio di montaggio di un faretto, incassato nel suolo, dell'impianto di illuminazione pubblica, aveva ravvisato la posizione di garanzia, a tutela della pubblica incolumità, in capo al dirigente dell'ufficio tecnico comunale che aveva affidato a una ditta il compito di sostituire tale faretto, e che, anche nella sua veste di direttore dei lavori, aveva erroneamente attestato la regolare esecuzione degli stessi).