(massima n. 1)
In tema di morte quale conseguenza di altro delitto, sussiste il nesso di causalitą tra le condotte estorsive e il suicidio della vittima quando questo non sia espressione della libera scelta del soggetto, bensģ venga ritenuto quale unica alternativa percorribile a fronte dell'impossibilitą di sottrarsi alle condotte estorsive degli imputati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la prevedibilitą in concreto del rischio dell'evento suicidiario, in ragione della fragilitą psichica della giovane vittima degli estorsori, dello stato di tossicodipendenza e della profonda prostrazione determinata dalle gravi e reiterate minacce, nonché del fatto che il suicidio si era verificato a distanza di poche ore dall'ultima telefonata estorsiva).