(massima n. 1)
In tema di circonvenzione di incapaci, costituisce "deficienza psichica" la minorata capacitą psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensitą tale da agevolare la suggestionabilitą della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di tale condizione in un caso nel quale risultava accertato un decadimento cognitivo della persona offesa che ne indeboliva la capacitą di determinazione in ordine alla cura degli interessi patrimoniali).