(massima n. 1)
            Nei  giudizi  aventi  ad  oggetto la determinazione dell'indennitā di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilitā sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore D.P.R.  8  giugno  2001  n.  327,  una  volta  venuto meno - a seguito della C. Cost. n. 348 del 2007 - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv.,  con  mod., nella  L.  8  agosto  1992  n.  359, trova applicazione  il  criterio del  valore  venale del  bene previsto dall'art. 39 L. 25 giugno 1865 n. 2359, e non si applica l'art. 2, comma 89, lett. a, L. 24 dicembre 2007 n. 244 che, avendo introdotto modifiche all'art. 37, commi 1 e 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, segue la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 D.P.R. n. 327, cit., ed č quindi inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui  la  dichiarazione  di  pubblica  utilitā  sia  stata emessa  prima  del  30  giugno  2003, mentre  la  norma intertemporale  di  cui  all'art.  2,  comma  90, L.  n.  244,  cit. prevede  la  retroattivitā  della  nuova  disciplina  di determinazione  dell'indennitā  espropriativa  solo  per  i procedimenti  espropriativi  in  corso,  e  non  anche  per  i giudizi.