(massima n. 1)
            Nella determinazione dell'indennitā di espropriazione, a  seguito  della  dichiarazione  di illegittimitā  costituzionale  (Corte  Cost.  n.  348  del 2007) dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n.  359,  i  criteri  previsti  dall'art.  2,  comma  89,  L. 24 dicembre 2007 n. 244, in quanto introdotti come modifica dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 37, commi 1 e 2 (t.u. espropriazioni), si applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al predetto t.u. - cioč quelle in cui  la  dichiarazione  di pubblica  utilitā  č  intervenuta dopo la  sua  entrata  in  vigore  (30  giugno  2003), secondo  le  previsioni  dell'art.  57,  come  modificato dal  D.Lgs.  27  dicembre  2002  n.  302 -,  mentre  nelle procedure  soggette  al  regime  pregresso  rivive  la  L. 25  giugno  1865  n.  2359,  art.  39 e  va,  quindi,  fatto riferimento  al  valore  di  mercato  perché  la  norma intertemporale  di  cui  all'art.  2,  comma  90,1.  n.  244  del 2007  prevede  la  retroattivitā  della  nuova  disciplina  di determinazione  dell'indennitā  espropriativa  solo  per  i procedimenti  espropriativi  in  corso,  e  non  anche  per  i giudizi.