(massima n. 1)
La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (Fattispecie relativa a rapina ai danni di un furgone portavalori in cui l'aggravante č stata ravvisata nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalitā brutali di realizzazione, nell'impiego di uomini e mezzi, nell'uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell'atto in pochi minuti, comprovanti una professionalitā criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato).