(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale).