(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi č riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiaritā alla divulgazione di proprie immagini erotiche č invece sintomo di una particolare fragilitā della minore).