(massima n. 1)
Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, compiuti nell'ambito delle attivitą di prostituzione di quest'ultimo, sia per la differente oggettivitą giuridica che per la diversitą degli elementi costitutivi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all'art. 600-bis, comma primo, cod. pen. ontologicamente diversa da quella di cui all'art. 609-quater cod. pen.).