(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, la reazione violenta posta in essere dalla persona offesa per impedire il protrarsi della condotta dell'autore del reato ed il conseguente danno riportato da quest'ultimo non rilevano quanto alla circostanza attenuante del fatto di minore gravitą, dovendo aversi riguardo, ai fini della graduazione della gravitą del reato, esclusivamente alla violenza subita dalla vittima.(Fattispecie in cui persona offesa aveva provocato al suo aggressore, con un coltello, una lesione guaribile in trenta giorni).