(massima n. 2)
In caso di omicidio colposo di persona gią affetta da malattia, l'azione dell'imputato deve considerarsi in rapporto di causalitą con l'evento quando risulti dimostrato che essa abbia prodotto un trauma che ha influito sulla evoluzione dello stato morboso, provocando o accelerando la morte, mentre va escluso il rapporto di causalitą quando si accerti che il trauma non era, nemmeno in via indiretta, sufficiente a cagionare l'evento letale. (Fattispecie in cui, in un caso di investimento della vittima, che decedeva dopo varie settimane dal fatto, la Corte ha riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell'agente ed il decesso, atteso che questo era dovuto ai politraumatismi e alla frattura scomposta del bacino derivanti dal fatto, mentre la pregressa patologia da cui la vittima era affetta - una neoplasia mammaria con metastasi ossee - non rivestiva il ruolo di causa che da sola potesse escludere il nesso di causalitą tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento morte). (Conf. Sez. 4, n. 3903 del 08/03/1983, Rv. 158789-01).