(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L. n. 865 del 1971, il presidente della Giunta Regionale, decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione ai soggetti interessati dell'avviso contenente l'indicazione dell'indennitą provvisoria (entro cui costoro possono accettarla), ordina all'espropriante il pagamento diretto dell'indennitą accettata. Il pagamento di quest'ultima deve avvenire entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento del presidente della giunta regionale ed il mancato adempimento nel termine comporta, a carico dell'espropriante, l'obbligo di corrispondere gli interessi sulla somma dovuta, in ragione del tasso di sconto (art. 12, comma ultimo, L. n. 865 del 1971). Ne consegue che l'indennitą diventa esigibile solo a seguito dell'ordine di pagamento emesso dal menzionato presidente e non del provvedimento previsto dall'art. 11 della stessa legge, determinativo dell'indennitą provvisoria.