(massima n. 1)
Se, in sede di determinazione convenzionale dell'indennità di espropriazione e di pagamento diretto della stessa all'avente diritto, ai sensi dell'art. 30 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, questo ultimo abbia assunto l'obbligo di tenere indenne l'ente espropriante da ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi, tale obbligo, in mancanza di ulteriori specificazioni, si riferisce ai diritti dei terzi sull'indennità qualificata dalla causa espropriativa, e non può ritenersi esteso all'ipotesi diversa, per titolo giuridico e per entità, del risarcimento del danno sofferto da terzi per effetto del comportamento illegittimo (occupazione senza titolo) dell'ente espropriante.