(massima n. 1)
Il deposito di un'indennitā di esproprio inferiore a quella dovuta integra un'ipotesi di responsabilitā contrattuale siccome derivante da una violazione di una preesistente e specifica obbligazione "ex lege" tra le parti, quale quella di corrispondere l'esatta indennitā di esproprio, con la conseguenza che l'espropriante č tenuto al pagamento degli interessi moratori ed al risarcimento del maggiore danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; senza necessitā per l'espropriato di fornire la prova della colpa, essendo questa presunta a norma dell'art. 1218 c.c.