(massima n. 1)
            Il  rimedio  apprestato  dall'art.  21-bis  L.  6  dicembre 1971  n.  1034,  introdotto  dall'art.  2  L.  21  luglio  2000  n. 205,  contro  il  silenzio  serbato  dall'amministrazione sull'istanza del privato non č esperibile nel caso in cui il giudice  amministrativo  č  privo  di  giurisdizione  in ordine al rapporto sostanziale, situazione questa che ricorre  nel  caso  in  cui  la  materia  dei  contendere  č costituita  dal  silenzio  dell'amministrazione  sull'istanza del privato espropriato intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennitā  di  espropriazione,  che  č materia rientrante  ex  art.  28 T.U.  8  giugno  2001  n.  327, modificato  dal  D.Lgs.  27  dicembre  2002  n.  302, nella giurisdizione del giudice ordinario.