(massima n. 1)
Il rimedio apprestato dall'art. 21-bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza del privato non č esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo č privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, situazione questa che ricorre nel caso in cui la materia dei contendere č costituita dal silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato espropriato intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennitā di espropriazione, che č materia rientrante ex art. 28 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, nella giurisdizione del giudice ordinario.