(massima n. 1)
            Sul  debito  dell'espropriante  relativo  all'indennitā  di espropriazione,  costituente obbligazione  di  valuta, sono dovuti gli interessi legali per il fatto stesso che la relativa somma č rimasta a disposizione dell'espropriante, a prescindere  quindi  da  una  sua colposa  responsabilitā  per  il ritardo  nel  pagamento dell'indennitā; e  tali  interessi,  aventi  natura compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente  dal  giorno  dell'espropriazione,  fino  alla data  dell'effettivo  pagamento  dell'indennitā.