(massima n. 1)
Sul debito dell'espropriante relativo all'indennitā di espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali per il fatto stesso che la relativa somma č rimasta a disposizione dell'espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilitā per il ritardo nel pagamento dell'indennitā; e tali interessi, aventi natura compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno dell'espropriazione, fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennitā.