(massima n. 1)
In tema di determinazione dell'indennitā di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autoritā espropriante autorizza il pagamento dell'indennitā o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non č perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennitā almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo.