(massima n. 1)
Il principio desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1022 del 1988, secondo cui nel caso di espropriazione di suolo edificatorio l'indennità per il coltivatore, di cui all'art. 17 della L. n. 865 del 1971, deve essere detratta da quella prevista per il proprietario, comporta che, in siffatta ipotesi, l'indennità complessivamente dovuta al proprietario e al colono non può essere superiore a quella corrispondente al valore venale dell'immobile, ma non importa il diritto del colono di pretendere l'indennità dal proprietario (come era previsto nel regime di cui all'art. 27 della L. n. 2359 del 1865), né la subordinazione del diritto del colono all'avvenuta restituzione da parte del proprietario all'espropriante di quella parte dell'importo dovuta al colono. Ne consegue che, nel giudizio instaurato dal colono contro l'espropriante per la determinazione dell'indennità colonica, non è necessaria la partecipazione del proprietario, stante il diritto del colono di ottenere direttamente dall'espropriante l'importo della indennità dovutagli, restando a quest'ultimo, sempre che ne abbia interesse, di agire nei confronti del proprietario per recuperare la maggior somma che gli abbia corrisposto o sull'erroneo presupposto dell'assenza di mezzadri e coloni, o per la omessa detrazione dell'importo della indennità colonica.