(massima n. 1)
L'istanza dell'espropriando di pagamento dello speciale acconto sull'indennitą provvisoria, previsto dall'art. 5 della L. n. 94 del 1982, comporta di per sé - non potendo il diritto a conseguire l'acconto stesso prescindere dall'accettazione dell'indennitą provvisoria o dalla volontaria cessione dell'immobile, quali elementi a carattere premiale necessariamente postulati dal legislatore per la realizzazione del palese intento acceleratorio dell'istituto dell'acconto - l'accettazione di detto indennizzo, ove in precedenza non ancora avvenuta, o la revoca del precedente rifiuto di accettare l'indennitą pur se formalmente manifestato, posto che il legislatore consente all'espropriando di modificare il comportamento suddetto "in ogni fase del procedimento espropriativo" (art. 5-bis, comma 2, L. n. 359 del 1992), a differenza di quanto avviene per la dichiarazione di accettazione considerata, invece, irrevocabile (art. 20 t.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001).