(massima n. 1)
Il trasferimento degli obblighi indennitari, in via esclusiva, all'affidatario dell'opera, concessionario o appaltatore, č configurabile solo ove sia stato conferito l'esercizio dei poteri espropriativi ed il conferimento non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell'attivitā che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo, essendo irrilevante, al fine di configurare una responsabilitā solidale dell'espropriante, la sistemazione dei rapporti economici interni con l'affidatario. (Rigetta, Corte d'appello Napoli, 27 gennaio 2011).