(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 586 cod. pen. non prevede l'automatica applicazione degli artt. 589 e 590 cod. pen. per ogni categoria di omicidio e di lesioni colpose, ma solo che le relative pene siano aumentate qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali fattispecie, sicché l'aumento di pena previsto da tale disposizione non si applica ove i fatti siano sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.