(massima n. 1)
Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso; pertanto, la valutazione della sua idoneitą a offendere il bene tutelato, ai fini dell'applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve essere effettuata senza considerare le ulteriori circostanze del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la rilevanza della circostanza dell'esibizione del passaporto falsificato unitamente ad un permesso di soggiorno grossolanamente riprodotto).