(massima n. 1)
Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione avvenuta in Italia di un marchio ivi registrato, a nulla rilevando che nel paese ove i beni sono destinati ad essere esportati non si sia proceduto alla registrazione del marchio medesimo. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di reato di pericolo, ciò che rileva è la mera attività di contraffazione o alterazione dell'altrui marchio in quanto foriera dell'immissione sul mercato di beni suscettibili di ledere la fede pubblica e ingenerare confusione, nuocendo all'affidamento dei consumatori).