(massima n. 1)
I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo č connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontā di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumitā, il secondo č connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverā un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.