(massima n. 3)
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilitā di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., č configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilitā dell'anzidetta aggravante, č necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilitā delle armi).