(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistente l'ipotesi associativa anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi).