(massima n. 1)
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse valida causa di esclusione della colpevolezza il consenso dei figli minori in affido condiviso ad essere condotti in un paese straniero da uno dei genitori, contro la volontà dell'altro).