(massima n. 1)
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dą o promette non č vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, laddove, invece, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualitą di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrativa del reato di truffa aggravata la condotta del custode del cimitero il quale, in concorso con l'impiegato addetto alle esumazioni, dopo l'esecuzione delle stesse, induceva i familiari del defunto a corrispondere somme di danaro non dovute, tacendo della gratuitą del servizio).