(massima n. 1)
Sono infondate le questioni di costituzionalitā relative a leggi regionali che prevedevano un meccanismo di cessazione automatica delle nomine conferite intuitu personae dagli organi politici regionali all'atto dell'insediamento della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente. La previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalitā e competenza dei nominati, per tutelare l'imparzialitā e il buon andamento dell'amministrazione, non č una misura costituzionalmente vincolata e del resto nemmeno si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina.