(massima n. 1)
La durata minima dell'incarico dirigenziale a termine, prescritta in generale (originariamente) dall'art. 19, comma secondo, del D.lgs. n. 165 del 2001, ed attualmente fissata in tre anni ai sensi dell'art. 14-sexies del D.L. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2005, sta solo a significare che il termine apposto al contratto non poteva essere inferiore a due anni, ma non implicava alcuna insensibilitą del rapporto al verificarsi di una situazione di giusta causa di recesso per accertata responsabilitą dirigenziale in virtł dell'art. 21 dello stesso D.lgs. n. 165 del 2001 prima della scadenza di tale termine minimo del rapporto, sicché si configurava come legittima, in tale evenienza, l'anticipata risoluzione del rapporto stesso.