(massima n. 1)
La disciplina degli incarichi dirigenziali è incompatibile con le garanzie di cui all'art. 2103 c.c., dal momento che mancano quelle specifiche mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione e il dirigente, alla scadenza del contratto a termine, può essere destinato ad altri incarichi, con conseguente mutamento della posizione di lavoro e del livello retributivo.