(massima n. 1)
L'attribuzione di un incarico di studio e non di funzione al dirigente che aveva ricoperto precedentemente un incarico dirigenziale, non dā luogo a demansionamento da cui far discendere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalitā. Per questo motivo va cassata la sentenza di appello riconoscente il diritto del ricorrente al risarcimento del danno in base alla mancata equivalenza tra l'incarico di studio conferitogli e le funzioni precedentemente svolte. Occorre premettere che la riforma della dirigenza pubblica č stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale. Proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, questa Corte ha affermato (Cass., n. 27888 del 2009; cfr., Cass., n. 29817 del 2008) che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensė esclusivamente l'idoneitā professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale; da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico č stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, peraltro, al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi non si applica l'art. 2103 cod. civ. Conferma tali principi anche Cass. n. 12678 del 2016, secondo cui non č configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale.