(massima n. 1)
In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte daH'amministrazione con la capacitā e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialitā e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Tali norme, che si riferiscono anche alia Regione Sicilia, obbligano la PA a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, č configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.