(massima n. 1)
È illegittimo l'utilizzo dell'istituto della delega di funzioni a funzionari non dirigenti dell'amministrazione di cui all'art. 17 comma 1-bis D.lgs. n. 165 del 2001, previsto per ipotesi e finalità tassative, e utilizzabile, oltretutto dal dirigente di prima fascia per esigenze di carattere organizzativo e non già dal dirigente generale per conferire in sostanza la titolarità di un ufficio.