(massima n. 1)
Nel caso in cui, nel giudizio di merito, non sia negato all'imputato il diritto di godere dell'indulto ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non si determina né nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.