(massima n. 1)
In tema di messa alla prova, il giudice deve valutare l'adeguatezza della durata del lavoro di pubblica utilitą stabilita nel programma trattamentale alla luce dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari dell'imputato, non essendo legittima la determinazione della durata applicando il canone di equipollenza tra un giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative prevista dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice, a fronte della previsione contenuta nel programma trattamentale che indicava lo svolgimento del lavoro di pubblica utilitą per sei ore settimanali concentrate nella giornata del venerdģ, aveva autonomamente determinato la durata della prestazione in 180 giorni che, ragguagliati secondo il parametro dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, comportavano lo svolgimento di 360 ore di lavoro, in tal modo imponendo una prestazione ben superiore a quella indicata dall'UEPE).