(massima n. 1)
Competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod, pen. č unicamente il giudice della cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale č limitata ai soli casi di revoca di diritto.