(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia giā riportato una condanna sospesa, č necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l'imputato č stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.