(massima n. 1)
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalitą del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o pił circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere č tanto pił intenso quanto pił contenuta č l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell'entitą di tale beneficio).